Descrizione
Come previsto dal Decreto legge 19/02/2026, n. 19, art. 12, comma 3 e 4 l'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabili al massimo a 90 per comprovati motivi di salute, un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione non inferiore a tre anni.
Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
