Denunciare opere in zona sismica o chiedere l'autorizzazione per opere in zona sismica

Descrizione

Denunciare opere in zona sismica o chiedere l'autorizzazione per opere in zona sismica

L'intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 e Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2014, n. 10/2129):

  • zona 1 - livello di pericolosità alto
  • zona 2 - livello di pericolosità medio
  • zona 3 - livello di pericolosità basso
  • zona 4 - livello di pericolosità molto basso.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti alla disciplina prevista dalla Legge regionale 12/10/2015, n. 33, con attenzione alla definizione degli interventi in relazione alla pubblica incolumità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 94-bis):

  • interventi rilevanti
  • interventi di minore rilevanza
  • interventi privi di rilevanza.

In particolare:

Le varianti sostanziali, sono soggette agli stessi adempimenti, le varianti non sostanziali in corso d'opera, non sono soggette al preavviso di cui all'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.

Approfondimenti

Per ridurre gli effetti dei terremoti, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio italiano in base all'intensità e alla frequenza dei fenomeni sismici avvenuti in passato e sull'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

Tramite l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 sono stati emanati gli ultimi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio.

Questi criteri si basano sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.

L'ordinanza detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, hanno compilato l’elenco dei Comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

  • zona 1 - è la zona più pericolosa, possono verificarsi fortissimi terremoti
  • zona 2 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti
  • zona 3 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
  • zona 4 - è la zona meno pericolosa, i terremoti sono rari

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, Regione Lombardia ha classificato il territorio adottando solo tre zone (zona 2, zona 3 e zona 4) tramite Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2014, n. 10/2129

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Protezione civile.

Consulta la mappa della Regione Lombardia.

La deliberazione della Giunta Regionale 15/02/2021, n. 11/4317 richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 elenca gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione compresi fra 0,20g e 0,25g);
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcoli e verifiche, situate nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
  3. gli interventi relativi a edifici d'interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)

La deliberazione della Giunta Regionale 15/02/2021, n. 11/4317 richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 elenca di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
  2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
  3. le nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o che non presentino particolari complessità strutturali tali da richiedere più articolate calcoli e verifiche, in zona 2;
  4. le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone ed edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14/01/2018.

La deliberazione della Giunta Regionale 15/02/2021, n. 11/4317 richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 definisce privi di rilevanza gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo della pubblica incolumità.

A titolo esemplificativo:

  1. Interventi puntuali di riparazione e sostituzione di singoli elementi strutturali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;
  2. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.2 kN/mq di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 30 mq, comprensivo di eventuale aggetto ≤ 1,50 m;
  3. Strutture di sostegno, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media ≤ 4 m, aventi superficie coperta ≤ 30 mq;
  4. Pergolati di altezza media ≤ 3 m e superficie ≤ 30 mq, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) ≤0,25 kN/mq;
  5. Manufatti a uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e locali simili, a un solo piano con superficie ≤ 30 mq e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/mq;
  6. Sbarre, cancelli, cartelli stradali di limitate dimensioni, dissuasore, stallo biciclette e opere assimilate;
  7. Strutture a un piano, con copertura e chiusure in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/mq;
  8. Opere di sostegno a gravita, in calcestruzzo armato, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati e argini di altezza complessiva fuori terra ≤ 2,50 m (anche tenuto conto di eventuali opere sovrapposte) e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilita e la funzionalità d'infrastrutture esistenti a monte o a valle;
  9. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 2,00 m prive di ancoraggi;
  10. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti d'ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m;
  11. Locali per impianti tecnologici a un solo piano con superficie ≤ 30 mq e altezza ≤ 3 m;
  12. Vasche di raccolta, serbatoi chiusi, cisterne e silos, interrati o fuori terra, con altezza massima ≤ 3 m e volume ≤ 15 mc;
  13. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 2,50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento;
  14. Vani tecnici e altri locali a uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 mq;
  15. Piscine e vasche di altezza massima complessiva ≤ 2,50 m, comprensiva di una altezza massima fuori terra ≤ 1 m, di superficie massima 150 mq;
  16. Tombe cimiteriali interrate e/o fuori terra di superficie ≤ 15 mq e con la parte fuori terra di altezza ≤ 3m;
  17. Recinzioni (senza funzione primaria di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 3,00 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali
  18. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤10 m e una superficie ≤ 20 mq;
  19. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici, pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati a elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4mq e con altezza totale ≤ 15 m;
  20. Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;
  21. Coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 1.000 mq;
  22. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari;
  23. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra;
  24. Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello ≤ 1,50 m;
  25. Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura/copertura non praticabili aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/mq;
  26. Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 mq, senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali;
  27. Rifacimento, sostituzione o integrazione di singoli elementi dell’orditura d'impalcati o della copertura, con eventuale incremento di peso complessivo ≤10% dello stato attuale;
  28. Realizzazione o modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 2.50 mq e larghezza massima di 1.20 m, compresa la eventuale superficie dell’apertura esistente, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, a esclusione d'interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete;
  29. Realizzazione di superficie soppalcata all’interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/mq, con carico variabile ≤ 2 kN/mq, di superficie totale ≤ 20 mq e comunque < 15% della superficie di piano della singola unità immobiliare, e < 50% della superficie del locale ospitante;
  30. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di una singola unità immobiliare a destinazione d’uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 30 mq, carico variabile ≤ 3 kN/mq;
  31. Antenne di altezza ≤ 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutturedi sostegno di altezza ≤ 2 m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia ≤ 0,25 kN/mq e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall’intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
  32. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti e senza alterare in maniera sostanziale il comportamento sismico dell’edificio;
  33. Altri interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macro categoria degli interventi “privi di rilevanza” in quanto non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici, poiché non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento

Si definiscono varianti di carattere non sostanziali, come indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, quelle varianti che intervengono solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. Come previsto anche dall’Allegato D della deliberazione della Giunta Regionale 30/03/2016, n. 10/5001, le varianti in corso d’opera che non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità e che non diminuiscano i livelli di sicurezza del progetto originario, verificati ai sensi delle norme tecniche vigenti, possono essere considerate “di carattere non sostanziale” qualora non comportino:

  • un organismo diverso dal punto di vista tipologico e/o strutturale da quello previsto nel progetto originario;
  • un aumento del volume o della superficie nonché dell’altezza dell’edificio rispetto al progetto approvato, che comporti una nuova verifica globale dell’intera struttura e/o sottostruttura;
  • una risposta sismica significativamente diversa.

Rientrano nei casi di cui di cui sopra, e pertanto non possono essere ritenute varianti di carattere non sostanziale, quelle modifiche progettuali che:

  1. sono in grado d'incidere sul comportamento sismico complessivo della struttura, comportando variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture stesse o della loro duttilità, quali l’adozione di materiali strutturali o tipologie costruttive diversi da quelli previsti nel progetto iniziale;
  2. introducono modifiche tali da rendere l’opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale, quali: modifiche all’organismo strutturale per sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra; creazione o eliminazione di giunti strutturali; variazioni della tipologia delle fondazioni; modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura; creazione d'irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e nelle caratteristiche degli elementi non strutturali;
  3. introducono modifiche: nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali sismo-resistenti; negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti; nelle dimensioni di elementi strutturali sismo-resistenti; nella distribuzione delle masse; portano a un aumento dell’eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze;
  4. comportano variazioni del fattore di struttura oppure modifiche in aumento delle classi d’uso e/o della vita nominale delle costruzioni;
  5. comportano il passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 del Decreto ministeriale 14/01/2018.

Rientrano, infine, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera d'interventi privi di rilevanza.

La denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica può essere presentata autonomamente rispetto alla documentazione per costruzioni in zona sismica. Il deposito del progetto ai fini sismici sostituisce la denuncia di opere in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica quando la documentazione ha i contenuti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65 ed è firmata anche dal costruttore.

Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne deve dare comunicazione allo sportello unico ed al collaudatore che provvede al collaudo statico.

Quando sono interessate strutture in conglomerato cementizio armato naturale, precompresso e a struttura metallica, il direttore dei lavori deve depositare la relazione a strutture ultimate entro 60 giorni dalla fine dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65). 

Per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, la relazione a strutture ultimate non deve essere trasmessa (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, com. 8-bis).

Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori, il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.

Tutte le opere soggette a deposito o autorizzazione ai fini sismici, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale utilizzato devono essere sottoposte a collaudo statico, che può essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, per gli interventi che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (Legge regionale 12/10/2015, n. 33, art. 9). 

Entro 60 giorni dalla comunicazione di fine dei lavori il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67. Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate. Il certificato di collaudo statico, quando depositato, tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 62.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell'esecuzione dell'opera e che è iscritto all'albo da almeno dieci anni. Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest'ultimo è obbligato a chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.

In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

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