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Locazioni turistiche e locazioni brevi

Descrizione

Tutte le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del Decreto legge 24/04/2017, n. 50) o di locazione per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), sono soggette alla presente scheda.

Si considerano locazioni con finalità turistiche sia quelle aventi durata non superiore a 30 giorni che quelle per periodi superiori ai 30 giorni.

La normativa vigente prevede l'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (in caso di attività svolta in forma imprenditoriale) oppure di comunicazione (in caso di attività svolta in forma imprenditoriale) per l'inizio dell'attività sia alloggi sia di porzioni di immobili dati in locazione per finalità turistiche.

Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all'utilizzo dell’immobile previsti dal Decreto legge 24/04/2017, n. 50 per le locazioni brevi (ad esempio fornitura di biancheria, pulizia locali) e dalla Circolare 12/10/2017, n. 24/E(ad esempio fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata).

Approfondimenti

Ai sensi del Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter, tutte le strutture ricettive alberghiera e non alberghiere, oltre a tutte le unità abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o di locazione breve ai sensi del Decreto legge 24/04/2017, n. 50, art. 4 si devono dotare di un Codice identificativo nazionale (CIN). 

Gli esercenti e i locatori sono tenuti a esporre il CIN all’esterno degli immobili usati per l’attività e a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.

Le disposizioni contenute al Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter sono applicabili dal 2 novembre 2024. A prescindere da questo termine legale, la banca dati è già attiva ed è possibile procedere.

L’acquisizione del CIN sarà effettivamente obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ ministeriali dedicate e pubblicate sul sito www.ministeroturismo.gov.it.

L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche hanno destinazione urbanistica residenziale e possiedono i requisiti igienico-sanitari e edilizi previsti per i locali di civile abitazione. 

Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.

Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi della Legge 30/12/2020, n. 178, art. 1, com 595) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Per ulteriori informazioni, consulta le FAQ del Ministero del Turismo https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr.

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